L' art. 1815 del Codice Civile è rubricato “Interessi".
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Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.
Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
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