Articolo 1817 del Codice Civile

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L' art. 1816 del Codice Civile è rubricato “Termine per la restituzione fissato dal giudice".

Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.

Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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