L' art. 1816 del Codice Civile è rubricato “Termine per la restituzione fissato dal giudice".
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Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.
Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.
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