L' art. 1818 del Codice Civile è rubricato “Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione".
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Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
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