Articolo 1930 del Codice Civile
L’ art. 1930 del Codice Civile è rubricato “Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa“.
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l’indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.
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