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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1979 del Codice Civile

Articolo 1979 del Codice Civile

L’ art. 1979 del Codice Civile è rubricato “Poteri dei creditori cessionari“.

L’amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari.

Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.


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