Articolo 1978 del Codice Civile

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L' art. 1978 del Codice Civile è rubricato “Forma".

La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità.

Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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