Articolo 1979 del Codice Civile

0
L' art. 1979 del Codice Civile è rubricato “Poteri dei creditori cessionari".

L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari.

Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube

Posta un commento

0 Commenti

Posta un commento (0)