Articolo 1980 del Codice Civile

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L' art. 1980 del Codice Civile è rubricato “Effetti della cessione".

Il debitore non può disporre dei beni ceduti.

I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.

I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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