Articolo 2174 del Codice Civile
L’ art. 2174 del Codice Civile è rubricato “Obblighi del soccidario“.
Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.
Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.
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