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16 Ottobre 2026
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Articolo 2225 del Codice Civile

L’ art. 2225 del Codice Civile è rubricato “Corrispettivo“.

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.


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