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16 Ottobre 2026
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Articolo 2236 del Codice Civile

L’ art. 2236 del Codice Civile è rubricato “ Responsabilità del prestatore d’opera “.

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.


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