Articolo 2235 del Codice Civile

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L' art. 2235 del Codice Civile è rubricato “ Divieto di ritenzione ".

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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