Articolo 2234 del Codice Civile

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L' art. 2234 del Codice Civile è rubricato “ Spese e acconti ".

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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