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16 Ottobre 2026
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Articolo 2254 del Codice Civile

L’ art. 2254 del Codice Civile è rubricato “ Garanzia e rischi dei conferimenti“.

Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.

Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione.


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