Articolo 2255 del Codice Civile

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L' art. 2255 del Codice Civile è rubricato “ Conferimento di crediti".

Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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