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Articolo 2269 del Codice Civile

L’ art. 2269 del Codice Civile è rubricato “Responsabilità del nuovo socio“.

Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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