Articolo 2268 del Codice Civile

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L' art. 2268 del Codice Civile è rubricato “Escussione preventiva del patrimonio sociale".

Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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