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16 Ottobre 2026
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Articolo 2278 del Codice Civile

L’ art. 2278 del Codice Civile è rubricato “Poteri dei liquidatori“.

I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.

Essi rappresentano la società anche in giudizio.


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