Articolo 2277 del Codice Civile

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L' art. 2277 del Codice Civile è rubricato “Inventario".

Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.

I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale.
L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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