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16 Ottobre 2026
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Articolo 2295 del Codice Civile

L’ art. 2295 del Codice Civile è rubricato “Atto costitutivo“.

L’atto costitutivo della società deve indicare:
1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci;
2) la ragione sociale;
3) i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;
4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
5) l’oggetto sociale;
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9) la durata della società.


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