Articolo 2294 del Codice Civile

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L' art. 2294 del Codice Civile è rubricato “Incapace".

La partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 397, 424 e 425.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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