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Articolo 2305 del Codice Civile

L’ art. 2305 del Codice Civile è rubricato “Creditore particolare del socio“.

Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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