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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 2376 del Codice Civile

Articolo 2376 del Codice Civile

L’ art. 2376 del Codice Civile è rubricato “Assemblee speciali“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell’assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all’intervento e al voto nella relativa assemblea è disciplinata dalle leggi speciali.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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