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16 Ottobre 2026
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Articolo 2657 del Codice Civile

L’ art. 2657 del Codice Civile è rubricato “Titolo per la trascrizione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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