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Articolo 2396 decies del Codice Civile

L’ art. 2396 decies del Codice Civile è rubricato “Amministratori” ed è stato introdotto con D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’amministrazione è affidata a uno o più amministratori, nominati dall’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351 e 2449.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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