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Articolo 2397 del Codice Civile

L’ art. 2397 del Codice Civile è rubricato “Collegio sindacale“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

comma abrogato

Versione precedente dell’articolo, clicca qui.
Con D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 è stata modificata la rubrica come sopra indicata, prima della modifica era la seguente “Composizione del collegio”.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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