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Articolo 2475 bis del Codice Civile

L’ art. 2475 bis del Codice Civile è rubricato “Rappresentanza della società“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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