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Articolo 2613 del Codice Civile

L’ art. 2613 del Codice Civile è rubricato “ Rappresentanza in giudizio “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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