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16 Ottobre 2026
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Articolo 2614 del Codice Civile

L’ art. 2614 del Codice Civile è rubricato “ Fondo consortile “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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