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Articolo 2615 ter del Codice Civile

L’ art. 2615 ter del Codice Civile è rubricato “ Società consortili “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602.

In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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