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Articolo 2674 bis del Codice Civile

L’ art. 2674 bis del Codice Civile è rubricato “Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva.

La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all’autorità giudiziaria.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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