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16 Ottobre 2026
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Articolo 2686 del Codice Civile

L’ art. 2686 del Codice Civile è rubricato “Sentenze“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Devono essere trascritte, agli effetti dell’art. 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’art. 2684 in forza di un titolo non trascritto.



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