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Articolo 2719 del Codice Civile

L’ art. 2719 del Codice Civile è rubricato “Copie fotografiche di scritture “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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