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16 Ottobre 2026
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Articolo 2720 del Codice Civile

L’ art. 2720 del Codice Civile è rubricato “ Efficacia probatoria “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest’ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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