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Articolo 2837 del Codice Civile

L’ art. 2837 del Codice Civile è rubricato “Atti formati all’estero“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Gli atti formati in paese estero che si presentano per l’iscrizione devono essere legalizzati.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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