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16 Ottobre 2026
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Articolo 2838 del Codice Civile

L’ art. 2838 del Codice Civile è rubricato “Somma per cui l’iscrizione è eseguita“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l’iscrizione o in atto successivo, essa è determinata dal creditore nella nota per l’iscrizione.

Qualora tra la somma enunciata nell’atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l’iscrizione ha efficacia per la somma minore.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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