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Articolo 2892 del Codice Civile

L’ art. 2892 del Codice Civile è rubricato “Divieto di proroga dei termini“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I termini fissati dal secondo comma dell’art. 2889 e dal primo comma dell’art. 2891 non possono essere prorogati.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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