Novità

17 Ottobre 2026
Seguici
AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 2893 del Codice Civile

Articolo 2893 del Codice Civile

L’ art. 2893 del Codice Civile è rubricato “Mancata richiesta dell’incanto“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se l’incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall’art. 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l’acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell’art. 2890, n. 3.

La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
Condividi:

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Post correlati

AvvocatoDigitale.com
Panoramica privacy

Questo sito web utilizza i cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni quali riconoscerti quando ritorni sul nostro sito e aiutare il nostro team a comprendere quali sezioni del sito trovi più interessanti e utili.