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Articolo 2894 del Codice Civile

L’ art. 2894 del Codice Civile è rubricato “Effetti del mancato deposito del prezzo“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall’art. 792 del codice di procedura civile, la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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