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Articolo 2916 del Codice Civile

L’ art. 2916 del Codice Civile è rubricato “Ipoteche e privilegi“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione non si tiene conto:
1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;
2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l’iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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