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Articolo 317 del Codice Civile

L’articolo 317 del Codice Civile è rubricato “Impedimento di uno dei genitori”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 317 del Codice Civile italiano: 

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro.

La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata
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