L'articolo 317-bis del Codice Civile è rubricato “Rapporti con gli ascendenti”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 317-bis del Codice Civile italiano:
Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.
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