Articolo 318 del Codice Civile

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L'articolo 318 del Codice Civile è rubricato “Abbandono della casa del genitore”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 318 del Codice Civile italiano: 
Il figlio, sino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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