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Articolo 396 del Codice Civile

L’ art. 396 del Codice Civile è rubricato “ Inosservanza delle precedenti norme ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 396 del Codice Civile italiano:

Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell’articolo 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Sono applicabili al curatore le disposizioni dell’articolo 378.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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