Articolo 397 del Codice Civile

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L' art. 397 del Codice Civile è rubricato “ Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 397 del Codice Civile italiano:
Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore.

L'autorizzazione può essere revocata dal giudice tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato.

Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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