Articolo 396 del Codice Civile

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L' art. 396 del Codice Civile è rubricato “ Inosservanza delle precedenti norme ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 396 del Codice Civile italiano:
Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'articolo 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'articolo 378.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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