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Articolo 397 del Codice Civile

L’ art. 397 del Codice Civile è rubricato “ Emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 397 del Codice Civile italiano:

Il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore.

L’autorizzazione può essere revocata dal giudice tutelare su istanza del curatore o d’ufficio sentito il minore emancipato.

Il minore emancipato, che è autorizzato all’esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio dell’impresa.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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