Novità

21 Agosto 2026
Seguici
0

Carrello

Nessun prodotto nel carrello.

Hai necessità di una consulenza legale? Accedi all’area dedicata

AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 487 del Codice Civile

Articolo 487 del Codice Civile

L’ art. 487 del Codice Civile è rubricato “ Chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 487 del Codice Civile italiano:

Il chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario, fino a che il diritto di accettare non è prescritto.

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall’autorità giudiziaria a norma dell’articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice.

Quando ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione d’accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario; in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

Condividi:

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Post correlati

AvvocatoDigitale.com
Panoramica privacy

Questo sito web utilizza i cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni quali riconoscerti quando ritorni sul nostro sito e aiutare il nostro team a comprendere quali sezioni del sito trovi più interessanti e utili.