Articolo 486 del Codice Civile

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L' art. 486 del Codice Civile è rubricato “ Poteri ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 486 del Codice Civile italiano:
Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'articolo 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità.

Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinché la rappresenti in giudizio.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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