L' art. 487 del Codice Civile è rubricato “ Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 487 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 487 del Codice Civile italiano:
Il chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario, fino a che il diritto di accettare non è prescritto.
Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice.
Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.
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